ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1)
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto
dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di
acconto si scomputano dall’imposta a norma
dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo
1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si
scomputano nel periodo di imposta nel quale i
redditi cui afferiscono concorrono a formare il
reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti
e assoggettati alla ritenuta. L’importo da
scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare
degli interessi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia